Il d.lgs. n. 117/2017 (CTS) permette agli ETS di valorizzare i “costi figurativi” connessi all’impiego di volontari, sebbene questi ultimi non ricevano alcuna retribuzione in ragione della gratuità delle loro prestazioni (art. 17 CTS).

Si tratta di un’operazione che, oltre a rendere visibile il peso economico del volontariato, può incidere in positivo sul mantenimento della qualifica di ETS.

Quantificare le ore di impiego dei volontari, infatti, facilita le realtà del Terzo settore nel mantenere il rapporto di “accessorietà” delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale (art. 6 CTS).

In particolare, stando al D.M. 107/2021, gli ETS possono svolgere attività diverse, purché entro il limite del 30% delle entrate complessive o, in alternativa, del 66% del totale dei costi sostenuti, pena la cancellazione dal Registro Unico (RUNTS). Ed è proprio in questo contesto che l’art. 3 del D.M. prevede che i “costi figurativi” associati all’impiego di volontari concorrano a determinare il totale delle spese sostenute dall’ETS, aumentando così il plafond su cui calcolare il rapporto tra entrate da attività diverse e spese complessive.

Ai fini di una corretta valorizzazione dell’attività dei volontari, occorrerà applicare alle ore di attività prestate dai volontari la retribuzione oraria lorda prevista dai CCNL più rappresentativi per le corrispondenti qualifiche di “lavoratori”.

In altri termini, gli ETS dovrebbero identificare le mansioni svolte dai volontari per poi suddividerli in categorie omogenee, da “agganciare” ad uno specifico livello retributivo del CCNL applicabile.

Da qui, la retribuzione oraria lorda individuata per ciascuna tipologia di volontario dovrebbe essere moltiplicata per le ore di attività risultanti dal Registro volontari. Dalla somma di tali valori si ottiene il costo figurativo dei volontari che – come anticipato – sarà considerato al pari di una spesa in capo all’ETS.

Un simile approccio, denominato “costo di sostituzione”, attribuisce alle ore di attività volontaria la retribuzione che si sarebbe dovuta corrispondere ad un lavoratore per la medesima attività. Tale procedura si rivela particolarmente utile per realtà come le organizzazioni di volontariato (ODV) che, per lo svolgimento delle proprie attività, possono ricevere il solo rimborso dei costi documentati (art. 33 CTS).

Con la conseguenza che ogni attività svolta dietro corrispettivo si considera “attività diversa” e il quantum delle spese sostenute può essere determinante per mantenere la qualifica di ETS.

Senza contare che le ODV devono altresì dimostrare di avvalersi in via prevalente dell’apporto volontario dei propri associati, e non di lavoratori retribuiti.

E proprio in quest’ottica il Ministero del Lavoro si è occupato di distinguere le metodologie di calcolo che le ODV dovranno utilizzare a seconda del tipo di adempimento (Nota n. 18244/2021).

Infatti, mentre per calcolare il rapporto tra lavoratori e volontari potrà essere utilizzato il c.d. “criterio capitario” – basato sul numero di volontari iscritti – per determinare i costi complessivi dell’ente occorrerà moltiplicare le ore di attività prestate per la retribuzione prevista dalle corrispondenti qualifiche dei CCNL, riconducendo così l’apporto dei volontari ad una “dimensione economica misurabile”.

Mi occupo di formazione e supporto giuridico per gli enti locali in tema di affidamento e gestione di servizi alla persona e alla comunità.

Roberto Onorati
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Progetto Autonomie Locali

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