
Il cosiddetto decreto “Salva infrazioni” (D.L. 16/9/2024 n. 131, convertito nella L.166/2024) dispone la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del Coni e da enti del Terzo settore.
Le gare per le nuove concessioni devono essere espletate successivamente all’entrata in vigore del dl n. 131/2024 ed entro il 30 giugno 2027, ma sono esclusi gli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche da parte di discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici e Asd e Ssd iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico.
In sostanza, viene spostato il termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2027 (art. 1 concernente la chiusura della procedura d’infrazione n. 2020/4118). Pertanto, continuano ad avere efficacia fino a tale data le concessioni comprese quelle:
– gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di cui al dlgs n. 39/2021);
– gestite dagli enti del Terzo settore di cui all’art. 4, comma 1 dlgs n. 117/2017.
Il differimento – disposto al fine di consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento definite dalla legge n. 118/2022 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell’Unione europea – si applica a tutte le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 118/2022 e sulla base di proroghe o rinnovi già precedentemente disposti.
In merito invece alle nuove procedure di affidamento delle concessioni, sempre l’art. 1 sostituisce integralmente l’art. 4 della cosiddetta legge sulla concorrenza (legge n. 118/2021), definendo nuove procedure per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico ricreative e sportive avviate successivamente all’entrata in vigore del dl. in questione.
A questo proposito, nel corso dell’esame alla Camera dei deputati è stata introdotta una modifica al provvedimento che esclude dall’ambito di applicazione della disciplina delle nuove procedure di affidamento gli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività previste dalla cosiddetta Riforma dello sport (art. 7, comma 1, lett. b), dlgs n. 36/2021), ossia attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, da svolgersi in via stabile e principale, comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. La deroga opera a condizione che le suddette attività siano svolte da:
– federazioni sportive;
– discipline sportive associate;
– enti di promozione sportiva, anche paraolimpici;
– associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell’art. 2, comma 1dlgs n. 36/2021, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al dlgs n. 39/2021 e che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico.
È prevista poi, quale ulteriore condizione, che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell’Unione europea. Rimane fermo per i suddetti enti l’obbligo di versamento del canone previsto.