Le necessità di un alunno con disabilità, così come definite dal piano educativo individuale (PEI), in linea di principio, non vincolano il Comune, il quale è tenuto a garantire l’assistenza “nei limiti delle proprie disponibilità”. Per altro verso, l’esercizio del potere discrezionale di allocazione delle risorse non può ledere il “nucleo indefettibile di garanzie minime” del diritto sociale all’integrazione scolastica, da parametrare in ragione del particolare grado di disabilità dell’interessato. Nel caso di alunni sordi, pertanto, deve ritenersi illegittima, per violazione del diritto costituzionalmente garantito “all’accesso” all’istruzione, la determinazione del comune che ha ridotto, per mere ragioni finanziarie, le ore di assistenza giornaliera del traduttore LIS previste dal PEI, precludendo al disabile l’accesso effettivo alla formazione scolastica per la durata dell’intero orario settimanale. (1).

(1) Conformi: T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. I, 12 aprile 2024, n. 254; in materia di trasporto di alunno disabile, Cons. Stato, sez. VII, 20 novembre 2024, n. 9323; in materia di ore di sostegno, T.ar. per la Campania, Salerno, sez. I, 25 ottobre 2024, n. 2000
Difformi: con riguardo all’assistenza scolastica di sostegno Cons. Stato, sez. III, 12 agosto 2024, n. 7089.

Fonte: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_bo&nrg=202401293&nomeFile=202400925_20.html&subDir=Provvedimenti

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Roberto Onorati
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