Il caso deciso dal TAR Lazio, Roma sez. II bis, con sentenza 10886 del 2 agosto 2022, offre spunti interessanti in merito all’affidamento di servizi culturali attraverso lo strumento della convenzione a rimborso ex art. 56 del Codice del Terzo Settore.

Nella fattispecie si tratta di gestione di un polo museale comunale affidata ad un Ente del Terzo Settore.

Il giudice amministrativo ha statuito – richiamando pure dei precedenti conformi – in merito ai principi applicabili al procedimento di evidenza pubblica per l’affidamento di attività o servizi sociali di interesse generale tramite convenzioni (a norma del Codice del Terzo Settore) e sui parametri da impiegare per la selezione delle proposte e per le valutazioni che, a tal fine, devono compiere le commissioni di gara.

Il TAR, innanzitutto, ricorda gli obiettivi delle convenzioni ex art. 56 d.lgs. n. 117/2017, le quali possono essere stipulate tra P.A. ed enti non lucrativi (come le cooperative sociali, le ONLUS, gli enti di promozione sociale ecc.) per finalità legate allo svolgimento, in favori di terzi, di iniziative (sociali) di interesse generale rientranti nell’elenco di cui all’art. 5 Codice del Terzo Settore (sempre ammesso che il mercato sia meno favorevole in termini di offerte e condizioni economiche praticate). In ragione dei settori di intervento del non profit, il procedimento di evidenza pubblica per l’affidamento delle convenzioni è sostanzialmente regolato dallo stesso d.lgs. n. 177/2017, in ossequio ai principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione, parità di trattamento e ricorso a procedure comparative.

Le convenzioni, ricorda il Tribunale amministrativo, sono ispirate (e costituiscono attuazione) del principio di “sussidiarietà orizzontale” (art. 118, comma 4 Cost.), concetto che lo stesso d.lgs. n. 117/2017 (art. 55) pone a fondamento del coinvolgimento dei soggetti del terzo settore nell’esercizio di funzioni di programmazione e di organizzazione, a livello territoriale, degli interventi e dei servizi negli ambiti elencati nell’art. 5, cit. (interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio-sanitarie, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale ecc.).

Il modello – di cui l’art. 56, cit. costituisce attuazione – non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla P.A. agli operatori, bensì sulla convergenza di obiettivi di interesse condiviso e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in condivisione, di servizi e interventi finalizzati a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, “…secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico” (sempre TAR Toscana, Firenze, sez. III, n. 1260/2021, citato nella sentenza).

Tali precisazioni, statuisce il TAR Lazio, “…sono rilevanti ai fini di causa perché costituiscono una delle premesse in forza delle quali i procedimenti di selezione delle organizzazioni o enti del Terzo Settore ai fini della stipula delle convenzioni ex art. 56 d.lgs. n. 117/2017, possono avvenire (come di consueto avvengono in molteplici casi) prescindendo, tra i criteri di comparazione delle proposte (in tutto o in parte), dall’elemento prezzo, indispensabile invece nelle procedure di mercato nei settori ordinari”.

Nel peculiare contesto di operatività di questi soggetti, che è caratterizzato dalla mancanza di lucro, non è sempre possibile (od opportuno) affidare la selezione dei contraenti a forme di ribasso sulle componenti dell’offerta o al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ipotesi che si risolverebbero, ritiene il TAR, in una compressione della qualità delle prestazioni.

Tenuto conto di ciò, secondo il giudice, i parametri per la selezione delle proposte, ai fini della stipula delle convenzioni ex art. 56 d.lgs. n. 117/2017, possono sostanziarsi in criteri predeterminati (nel caso di specie: proposta di gestione e organizzazione in termini di efficacia ed efficienza del servizio; ricchezza, completezza, fattibilità; competenze specifiche ed esperienza in attività analoghe), affidati, nella loro applicazione da parte dell’organo valutatore, a motivazioni discorsive e non (o non solo) numeriche.

Nel caso in esame è accaduto proprio questo: i commissari, che hanno condotto la valutazione delle proposte, hanno espresso dei giudizi articolati, senza tuttavia ricorrere al parametro numerico. A questo proposito, circa le valutazioni della commissione di gara, il giudice di prime cure ricorda che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere la motivazione del punteggio in termini numerici un “minus” rispetto a quella discorsiva, la quale è espressione di maggiore garanzia di trasparenza (sempre, beninteso, a fronte di una chiara predeterminazione degli ambiti e dell’oggetto del giudizio comparativo).

Pertanto, tenuto conto della compiuta esposizione delle ragioni di preferenza per l’offerta della controinteressata e della coerenza di tali ragioni sia con i parametri predeterminati sia con il contenuto dei progetti proposti dalle parti, il TAR ha concluso che le censure dedotte dalla ricorrente fossero generiche o comunque assertive e attinenti al merito amministrativo.

Il gravame si è così risolto, riporta la sentenza, solo in una ritenuta “implausibilità” o non preferibilità dei caratteri dell’offerta della controparte, considerazione che è dipesa da una valutazione essenzialmente soggettiva della ricorrente (non rilevante ai fini della valutazione della correttezza dell’operato della P.A.).

Mi occupo di formazione e supporto giuridico per gli enti locali in tema di affidamento e gestione di servizi alla persona e alla comunità.

Roberto Onorati
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Progetto Autonomie Locali

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