L’accreditamento previsto dal Codice del Terzo settore non è sovrapponibile a quello introdotto in ambito sanitario e normato dal dlgs 502/1992 e dalle successive normative nazionali e regionali in materia; chiaramente la presenza di due pratiche ugualmente denominate e in un ambito settoriale talvolta simile può creare ambiguità.
Ad oggi la fonte interpretativa più autorevole è senz’altro offerta dalle linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore (dm 72 del 31 marzo 2021) e a queste si farà riferimento per descrivere le forme di applicazione di questo istituto.
L’accreditamento previsto dall’art. 55 del d.lgs 117/2017 risulta essere una particolare declinazione della co-progettazione che si caratterizza per una forma peculiare di “individuazione degli enti di terzo settore con cui attivare il partenariato” e poi di gestione della fase operativa.
Stando alle linee guida, l’accreditamento potrebbe essere uno strumento utile laddove le azioni da realizzare implichino l’incontro tra specifici bisogni di un cittadino e le caratteristiche dell’intervento che può essere messo in atto da uno o più enti del Terzo settore accreditati.
A questo proposito, si possono scegliere forme diverse per organizzare la rete di risposta ai bisogni: o attivando uno specifico intervento concordemente individuato e da realizzarsi attraverso la co-progettazione o grazie alla presenza di un certo numero di potenziali offerte – che si sono tra loro coordinate ai fini sopra indicati – essendo ciò seguito da una scelta del cittadino o una scelta tecnica dell’amministrazione per determinare quale soggetto della rete attivare in risposta al bisogno di una specifica persona.
Con l’accreditamento, i soggetti interessati iniziano un percorso di co-progettazione in cui possono definire congiuntamente le forme migliori di presa in carico delle persone, individuare aree territoriali di azione anche parzialmente sovrapposte, ma tali comunque da non escludere alcun cittadino dalla possibilità di fruire degli interventi, o per sviluppare ciascuno proprie specializzazioni circa particolari bisogni dei cittadini, per darsi delle strutture comuni (ad esempio un numero verde a cui i cittadini possono chiamare, software di gestione degli interventi, formazione) e per costruire relazioni reciproche che assicurino comunque una pluralità di risposte (professionali, di compagnia, accompagnamento, ecc.) realizzate da più soggetti (imprese sociali, volontariato, associazioni) entro progetti unitari, ecc.
Solo dopo questo momento di co-progettazione vi è la scelta – del cittadino o suoi familiari, quando in condizione di farlo; dell’amministrazione, negli altri casi – di dare risposta al bisogno di uno specifico cittadino attivando un certo nodo di questa rete creatasi grazie alla coprogettazione.
Il momento dell’accreditamento ha quindi, come rimarcano le linee guida, un valore “autorizzativo”: ci dice che certi soggetti sono in grado di realizzare un certo intervento e li individua quindi come protagonisti della successiva fase di co-progettazione in cui si definiranno le caratteristiche degli interventi da realizzare.
L’accreditamento deve mantenere caratteristiche di “apertura” che consentano anche a soggetti di Terzo settore che diventino in grado di contribuire alla risposta al bisogno in un periodo successivo a quello dell’Avviso pubblico originario di essere inseriti nella rete; è possibile quindi che l’elenco sia aperto (in qualsiasi momento è possibile richiedere di esservi ammessi, avendone i requisiti) o che periodicamente (ad esempio ogni sei mesi) vengano valutate nuove richieste in una finestra temporale specifica. L’accreditamento può essere “a tempo indeterminato” (sino, si intende, che i requisiti indicati nell’avviso vengono mantenuti) o per un tempo definito (ad esempio cinque anni). In ogni caso il complesso di queste disposizioni devono restituirci un quadro che non precluda a nuovi soggetti di essere riconosciuti come accreditati.
L’accreditamento non comporta di per sé un flusso di risorse a vantaggio dell’accreditato, limitandosi a definire criteri per la successiva definizione degli importi – corrisposti dall’amministrazione, dal cittadino o da entrambi – in caso di attivazione di uno specifico intervento. L’attivazione dell’intervento può avvenire a seguito della scelta del destinatario; oppure può essere conseguente ad una scelta tecnica da parte dell’amministrazione laddove il destinatario non possa credibilmente compiere una scelta consapevole, né possano farlo persone a lui prossime (genitori, parenti, ecc.) in sua vece, come nel caso di un minore da avviare ad un servizio residenziale. Laddove la determinazione di quale soggetto accreditato attivare sia adempiuta dalla pubblica amministrazione, il criterio di scelta deve essere puramente tecnico, magari derivante dalle caratteristiche del sistema di risposta al bisogno definito in fase di coprogettazione, dove possono essere stati indicati ad esempio i soggetti più competenti per un determinato tipo di bisogno (nell’esempio degli interventi residenziali rivolti a minori, identificabili per età, territorio, problematica prevalente, ecc.).
La sfida centrale per l’accreditamento, cui solo le pratiche concrete potranno dare risposta, è quella di riorientare uno strumento nato in un contesto di mercato nell’ambito dell’amministrazione condivisa; va quindi chiarito che l’accreditamento qui ipotizzato non trova fondamento in una dottrina della competizione, di risposte individualizzate ai bisogni sociali che vengono ottimizzate dalla concorrenza tra unità di offerta che provano a prevalere le une sulle altre, ma nella scelta di articolare un sistema complesso di bisogni individuali entro una rete di risposte in cui ciascun soggetto del Terzo settore si sente parte attiva e responsabile di un sistema di interventi che ha collaborato a costruire. Il momento fondamentale di un accreditamento ex art. 55 non risiede dunque nella scelta di uno specifico ente del Terzo settore da parte del cittadino o dell’amministrazione, ma nello sforzo a monte di costruire, come complesso di enti co-progettanti e insieme all’amministrazione procedente, modelli di risposta integrati e completi, tali da soddisfare l’insieme dei bisogni sociali che possono presentarsi.