L’art. 5 del D.Lgs 38/2021 prevede che: “Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni”.
La procedura prende avvio dall’iniziativa del privato sportivo che presenta una proposta ad una PA (un Ente Locale) funzionale a “rigenerare, riqualificare o ammodernare” un impianto sportivo (cosicché, la norma non può essere utilizzata per costruire impianti ex novo ma solo per intervenire su quelli già esistenti) nella quale la proposta deve essere composta di due soli documenti, vale a dire un progetto preliminare ed un “piano di fattibilità economico finanziaria” senza che si faccia alcun riferimento, peraltro, alla necessità di asseverare tale piano.
Si tratta di una proposta piuttosto semplice, pertanto, considerato che il rapporto contrattuale che dovesse instaurarsi nel caso di buon esito della stessa quasi certamente è da inquadrare tra i contratti di concessione, diventa difficile pensare che non occorra fare riferimento anche ad uno schema di convenzione e ad un progetto gestionale; conseguentemente è facile immaginare che, nella prassi, il proponente includa nella proposta anche tali documenti come avviene nella finanza di progetto “tradizionale”, ad iniziativa privata.
La peculiarità di questa norma sta nella espressa previsione secondo la quale, nel caso in cui l’Ente Locale che riceve la proposta la valuti di pubblico interesse (il riconoscimento del pubblico interesse, come noto, è un passaggio fondamentale anche nella finanza di progetto “tradizionale”, senza il quale la proposta non può andare avanti) lo stesso Ente “affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto”.
Quindi, non è prevista alcuna gara, alcuna procedura selettiva, ma l’affidamento diretto: in sostanza, quando la proposta – completa di tutti di documenti previsti – proviene da una ASD o da una SSD, si riferisce ad un impianto sportivo esistente e riguarda la sua rigenerazione, riqualificazione o il suo ammodernamento, l’Ente Locale può procedere all’affidamento diretto della relativa concessione se ed in quanto valuti di pubblico interesse tale proposta.
Questa forma di collaborazione tra ente pubblico e associazioni sportive senza finalità lucrative non è disciplinata dal codice dei contratti pubblici (che non viene richiamato a differenza del successivo art.6), in ogni caso l’ente pubblico deve attentamente regolamentare questo procedimento rispettando comunque i principi generali del procedimento amministrativo di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.