L’art. 56, comma 4, detta una disciplina dei contenuti essenziali delle convenzioni. In particolare, esse devono contenere:
– disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, nel caso in cui siano previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge;
– la previsione della durata del rapporto convenzionale;
– il contenuto e le modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all’articolo 18;
– i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
– le modalità di risoluzione del rapporto,
– le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti;
– le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione.
In relazione all’ultimo punto, le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Ciò significa – in primo luogo – che è esclusa la previsione di qualsiasi corrispettivo per lo svolgimento dell’attività o del servizio e che, per altro verso, è possibile che tale rimborso non sia neppure previsto (la legge, infatti, afferma che le convenzioni “possono” – e non che “devono” – “prevedere […] il rimborso […] delle spese effettivamente sostenute e documentate”).
Il rimborso è possibile in virtù del principio dell’effettività delle spese.
Risulta così esclusa ogni forma di rimborso forfettario e – come precisa la legge – di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione. La ratio comune di queste previsioni è evitare che alle Odv e alle Aps che stipulano una convenzione possano essere attribuite, in vario modo, risorse in eccedenza rispetto a quelle necessarie. Debbono così essere definiti criteri che consentano di ricondurre specificamente il costo allo svolgimento dell’attività o del servizio, al fine di escludere l’onerosità della convenzione. A tal proposito le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore precisano che “con riferimento alla rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti, si ritiene che possa essere considerata, quale prassi tuttora valida, la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.
Fra i costi indubbiamente ammessi al rimborso ci sono quelli assicurativi (art. 18, c. 3 del Codice del Terzo settore). Si prevede, infatti, che “la copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione”.
In questo modo, il legislatore intende assicurare che la convenzione assicuri anche un contributo all’efficienza dei bilanci pubblici. A fronte dell’effettuazione di un servizio sociale di interesse generale, ciò che può essere corrisposto a carico della finanza pubblica, al massimo, equivale all’importo delle sole spese effettivamente sostenute e documentate.