Gli enti locali possono stipulare convenzioni con associazioni sportive locali allo scopo di concedere alle stesse contributi finalizzati alla promozione ed al sostegno delle attività sportive calcistiche esercitate nei propri impianti a favore della popolazione, in particolare per la promozione delle attività giovanili.
Il contributo sarebbe subordinato all’elaborazione di un progetto gestionale condiviso con il Comune, al quale corrisponderebbero precisi obblighi di rendicontazione delle attività per le quali la contribuzione viene prevista (in particolare, promozione dell’attività sportiva del calcio soprattutto attraverso le giovani generazioni) e che l’attività svolta avrebbe come immediata destinataria la collettività locale (e non l’ente).
L’articolo 4, comma 6, DL n. 95/2012 prevede che gli enti di diritto privato che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, escludendo tuttavia dal divieto, tra le altre, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, Legge n. 289/2002.
La giurisprudenza contabile ha in passato chiarito che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l’attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell’Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei cittadini, cioè della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di quest’ultimo. In altri termini, il discrimine appare legato all’individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall’associazione.
Nel caso in esame, non sembra operativo il divieto posto dall’articolo 4, comma 6, Dl. n. 95/2012, poiché è prevista l’espressa esclusione per le associazioni sportive dilettantistiche di cui al citato articolo 90, Legge n. 289/2002, tra le quali rientrano le società sportive dilettantistiche (commi 1 e 17 dello stesso articolo 90, Legge n. 289/2002). La preclusione deve invece ritenersi sussistente in caso di società sportive non dilettantistiche.
La Corte dei Conti (vedi deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale Controllo Emilia Romagna, n. 144/2017/PAR) ritiene che l’erogazione in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche deve avvenire nel rispetto delle altre disposizioni normative (statali e regionali) e dei regolamenti comunali che attengono ai criteri di scelta del beneficiario, alla congruità dell’erogazione in rapporto alle prestazioni rese a favore della comunità, alle forme di pubblicità prescritte, ai controlli da espletarsi.